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Come costituire una ONLUS e perché?

26 Aprile 2017 | commenti

Come costituire una ONLUS e perché?

Quali sono gli step fondamentali per creare una ONLUS? Continua a leggere e scoprilo con noi.

 

Dopo l’articolo della scorsa settimana nel quale elencavamo i principali step per creare un’associazione, oggi andremo un po’ più in profondità e ti spiegheremo di cos’hai bisogno per costituire un particolare tipo di organizzazione non profit: la ONLUS. Vedremo anche perché è vantaggioso per la tua associazione.

 

ONLUS è l’acronimo di Organizzazione non lucrativa di utilità socialee denota una categoria fiscale, non un soggetto di diritto, assunta da associazioni o altri enti non profit (comitati, fondazioni, cooperative ecc.). Per costituirla è necessario prima di tutto creare un’associazione, ma con una modalità leggermente diversa da quella classica.

 

Innanzitutto bisogna determinare lo scopo e l’attività della ONLUS tra quelle previste dal D.Lg 1997 n. 460 (decreto che regola la disciplina delle ONLUS) e riunire almeno tre soci fondatori per formare il consiglio direttivo. Le attività dell’associazione devono ricadere in uno o più dei seguenti settori:

·      assistenza sociale e socio-sanitaria;

·      assistenza sanitaria;

·      beneficenza;

·      istruzione;

·      formazione;

·      sport dilettantistico;

·      tutela delle cose di interesse artistico e storico;

·      tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

·      promozione della cultura e dell’arte;

·      tutela dei diritti civili;

·      ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

 

In secondo luogo bisogna preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto dell’organizzazione inserendo i requisiti necessari per creare la ONLUS definiti dal Codice Civile, dalla legge fiscale e dal D.Lg 1997 n. 460. Tali requisiti, secondo il decreto, sono:

·      l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento di attività solo in determinati settori e nei confronti di determinati soggetti;

·      il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate (1-10) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

·      il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

·      l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

·      l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

·      l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

·      disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

·      l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “ONLUS”.

 

Il penultimo passo consiste nella registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, necessaria per ottenere i vari benefici fiscali. Qui verrà attribuito il Codice Fiscale, verrà pagata la tassa di registro e verranno presentati atto costitutivo e statuto.

 

Infine l’associazione dovrà essere iscritta all’anagrafe ONLUS tramite l’invio della domanda alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate presso la regione in cui l’ente avrà la propria sede.

 

Ma per quale motivo è così vantaggioso per un’associazione diventare ONLUS?

 

Il vantaggio principale riguarda le agevolazioni fiscali, infatti le associazioni che entrano a far parte della categoria ONLUS ottengono un regime tributario di favore sulle imposte sui redditi, sull’IVA e su altre imposte indirette.

In più, la legge cosiddetta “+ Dai – Versi” va a favorire la raccolta fondi poiché, grazie ad essa, a partire dal 17 marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno detrarre/dedurre dal proprio reddito imponibile le eventuali donazioni destinate a favore di ONLUS e di altre tipologie di enti (deducibilità possibile per importi fino al 10% del reddito e comunque entro un tetto massimo di € 70.000,00).

Infine dal 2006 le ONLUS possono ricorrere al cinque per mille.

 

E tu hai intenzione di fondare o di convertire la tua associazione in una ONLUS? Se hai bisogno di altre informazioni contattaci! Altrimenti, se l’hai già fatto, facci sapere quali sono le difficoltà che hai incontrato.